Nella S.O.A. Società tra Professionisti operano i soci: Laganà Loredana, iscritta al n. 1309 dell’Ordine …
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Rinnovo contratti di finanziamento per i pensionati: implementata la procedura “Quote Quinto”
Aggiunta una funzione automatica di controllo che blocca i rinnovi di cessione qualora la stipula sia antecedente al decorso dei termini (INPS, messaggio 10 gennaio 2025, n. 85).
L’INPS comunica che, nell’ottica di semplificare le attività di verifica amministrativa, la procedura telematica dedicata, denominata “Quote Quinto”, è stata implementata con una funzione automatica di controllo, destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione qualora la relativa stipula sia antecedente al decorso dei termini previsti (articolo 39, D.P.R. n. 180/1950 e anche indicazioni degli Orientamenti di vigilanza del 30 marzo 2018 della Banca d’Italia).
Con il messaggio in commento, pertanto, l’INPS invita le Banche/Società finanziarie che operano nel settore della cessione del quinto su pensione a non inviare all’Istituto alcuna liberatoria relativa all’avvenuta estinzione del finanziamento oggetto di rinnovo, nonché qualsiasi altra documentazione cartacea o tramite PEC extra procedura (a eccezione del conto estintivo e ricevuta del CRO/documento equivalente comprovanti l’estinzione del prestito oggetto di rinnovo esterno).
L’avvio dei controlli automatici
I contratti di rinegoziazione dei finanziamenti, una volta superati positivamente i controlli automatici, restano invariati in sede di acquisizione da parte dell’INPS sia per quanto concerne la decorrenza giuridica, sia per quanto riguarda gli aspetti operativi e amministrativi del piano di ammortamento.
Al fine di garantire la transizione al nuovo regime senza soluzione di continuità, i contratti di rinnovo di cessione notificati all’Istituto che si trovino nella procedura “Quote Quinto” in stato “proposto”, in quanto la notifica è anteriore all’attivazione della funzione di blocco automatico, sono oggetto di verifica amministrativa da parte delle strutture territorialmente competenti dell’INPS. In tali circostanze, qualora i contratti non risultino conformi al limite temporale del pagamento dei 2 quinti delle rate pattuite nel contratto, la procedura “Quote Quinto” segnala alle strutture dell’INPS il mancato decorso del termine con il consueto alert (aggiornato in base ai nuovi criteri di controllo).
CCNL Ist. Socio Assistenziali Agidae: sottoscritta l’ipotesi di accordo
Con il rinnovo previsto un incremento economico di 175,00 euro al livello medio C2
Dopo mesi di intenso confronto negoziale è stata sottoscritta tra Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e l’Associazione datoriale Agidae l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 2023-2025, applicato agli oltre 17mila lavoratrici e lavoratori degli Istituti Socio-Sanitari, Assistenziali ed Educativi dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica.
Dal punto di vista economico si è registrato un incremento complessivo a regime di 175,00 euro per il livello medio C2, da riparametrarsi per gli altri livelli. Gli aumenti saranno erogati in due tranches:
– la prima di 100,00 euro a febbraio 2025;
– la seconda di 75,00 euro ad ottobre 2025.
Sul fronte dell’inquadramento professionale, in particolare per l’area socio-assistenziale educativa, l’intesa ha abrogato la posizione economica A. In relazione alle maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo, per ogni ora prestata dalle 22 alle 6, verrà riconosciuta una maggiorazione del 20% della quota oraria lorda spettante, con un incremento pari al 5%. Stesso trattamento sarà applicato al lavoro festivo ordinario prestato dai lavoratori turnisti. Le ore notturne lavorate durante le giornate festive verranno retribuite con un incremento del 10%, ovvero con una maggiorazione di miglior favore pari al 40% della quota oraria lorda spettante. Il lavoro supplementare verrà retribuito con una maggiorazione del 15%. Tra le misure più significative introdotte in tema di welfare contrattuale, le Parti hanno convenuto di istituire il fondo di previdenza complementare Previfonder; dal 1° febbraio 2025, ogni datore di lavoro sarà tenuto a versare una quota pari al 1,5% della retribuzione per 13 mensilità per ogni dipendente, salvo rinuncia scritta da parte di quest’ultimo.
Dal punto di vista normativo l’accordo ha introdotto alcune novità in materia di permessi sindacali, contratti a tempo determinato, part-time, previdenza complementare e maternità. In particolare, sulla scorta degli altri rinnovi contrattuali di settore, la disciplina dei contratti a tempo determinato è stata aggiornata, con l’estensione della durata massima fino ai 24 mesi. Per incentivare la stabilizzazione, è altresì stata prevista la possibilità di proroga fino a 36 mesi, a condizione che almeno il 25% dei contratti a tempo determinato vengano convertiti a tempo indeterminato. In tema di tutela della genitorialità, il periodo di astensione obbligatoria per maternità darà diritto ad un’indennità pari al 100% della retribuzione.
L’intesa sarà sottoposta entro il 30 gennaio alla consultazione assembleare nei luoghi di lavoro su tutto il territorio nazionale.
Tassazione delle somme corrisposte in conseguenza dello scioglimento consensuale di un contratto
L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire la tassazione delle somme corrisposte in conseguenza dello scioglimento consensuale di un contratto, secondo l’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 13 gennaio 2025, n. 4).
L’articolo 1372 del codice civile, nel disciplinare l’efficacia del contratto, stabilisce che “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.
Lo scioglimento consensuale del rapporto contrattuale, cosiddetto ”mutuo consenso”, rientra nella più vasta categoria degli eventi risolutivi del contratto; esso è, infatti, espressione dell’autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio e, quindi, di sciogliere il vincolo contrattuale (posto in essere nel loro interesse), anche indipendentemente da eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditive o modificative dell’attuazione dell’originario regolamento di interessi.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate fornisce all’Istante la corretta qualificazione fiscale da attribuire, ai fini IRPEF, alle somme da restituire al committente a seguito dello scioglimento del contratto.
L’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR prevede che “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.
L’articolo 71, comma 2, del TUIR prevede poi che i redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione, sostenute nel medesimo periodo d’imposta.
Già nella circolare n. 28/E/2006 l’Agenzia ha avuto modo di precisare che la ritenuta va effettuata, all’atto del pagamento, con obbligo di rivalsa e a titolo di acconto dell’IRPEF nella misura del 20% del compenso e che le ritenute operate vanno versate nei tempi e nei modi ordinari.
Con riferimento al caso di specie, dunque, in relazione al rimborso delle somme anticipate, la Società ha dichiarato che è espressamente previsto che lo scioglimento del contratto provochi obblighi restitutori in capo alla Società, sia nei riguardi del Leasing, sia nei riguardi del Committente.
Le somme corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate non possano essere qualificate come redditi da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, in quanto trattasi di somme restituite al committente a seguito dello scioglimento consensuale del contratto.
Per quanto concerne l‘indennizzo per inflazione, essendo dovuto per effetto dello scioglimento consensuale del contratto, esso costituisce, unitamente al compenso per lo scioglimento, un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, in quanto derivante dall’assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere.
Ciò posto, l’Agenzia chiarisce che la Società dovrà applicare la ritenuta nella misura del 20% sia sulla somma corrisposta a titolo di indennizzo per inflazione, sia sul compenso per lo scioglimento.