I versamenti volontari del settore agricolo per il 2023

L’INPS ha comunicato le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori del comparto (INPS, circolare del 24 luglio 2023, n. 69).

Anche quest’anno l’INPS ha reso note le modalità le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. Nella circolare in commento, peraltro, è possibile trovare anche le tabelle relative alle distinte categorie, di cui si riportano di seguito alcuni casi.

 Lavoratori agricoli dipendenti

Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2023, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella:

Aliquote e Coefficienti di riparto – Decorrenza 1° gennaio 2023      
Autorizzati entro il

30 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

Aliquota Base

0,11%

 

0,003679

Quota Pensione

29,79%

 

0,996321

Totale IVS

29,90%

 

1,000000

Autorizzati dal

31 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

0,11%

 

0,003679

29,79%

 

0,996321

29,90%

 

 1,000000

 

Contributi integrativi volontari

 

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2023, come già visto, per il FPLD è pari a 29,90%.

Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano, invece, a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. 2023, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale con numero repertorio 103/2023. Le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori dipendenti per l’anno 2023. La retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari a integrazione relativi ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “Retribuzione” della tabella dell’Allegato n. 1 alla circolare in oggetto.

I coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997. In particolare, gli importi dei contributi volontari per il 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997, sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2 alla circolare in commento. L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.

Infine, per i contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

– importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 21,62 euro;
– importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34%.

Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

 

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

 

I coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale. Nella tabella pubblicata nella circolare in commento sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2023.

 

Piccoli coloni e compartecipanti familiare: le aliquote contributive per il 2023

L’INPS ha fornito le indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti (INPS, circolare 10 luglio 2023, n. 60).

L’Istituto ha reso note le indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per il 2023. In particolare, per l’anno in corso continua ad applicarsi il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.

Pertanto, l’aliquota per l’anno 2023 risulta così determinata:

Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

   
Concedente Concessionario Totale
20,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 29,79%

Per la riduzione degli oneri sociali si applica l’articolo 120 della Legge n. 388/2000 (legge Finanziaria 2001). Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive  
Assegni familiari 0,43%
Tutela maternità 0,03%
Disoccupazione 0,34%

Per quel che riguarda la riduzione del costo del lavoro, l’articolo 1, commi 361 e 362, della Legge  n. 266/2005, prevede l’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della Legge n. 88/1989. L’esonero in questione, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della Legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come da tabella seguente: 

Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1 co. 361/362, L. 266/2005 1,00%

I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati nelle seguenti misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%

Inoltre, l’INPS segnala che per l’anno 2023, la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, è stata fissata nella misura pari al 15,17%.Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.

La retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale determina le retribuzioni medie giornaliere valevoli annualmente per ciascuna provincia. Per l’anno 2023, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023.

Infine, le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2023 risultano così quantificate:

TERRITORI MISURA AGEVOLAZIONE DOVUTO
Non svantaggiati   100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%

I termini di scadenza per il pagamento delle quattro rate per la contribuzione relativa all’anno 2023 sono il 17 luglio 2023, il 18 settembre 2023, il 16 novembre 2023 e il 16 gennaio 2024.

Opzione Donna: il riscatto a percentuale dei periodi ante 1996 

Chiarimenti dell’INPS in materia di accesso alla pensione anticipata a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo (INPS, messaggio 6 luglio 2023, n. 2547).

L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’accesso alla pensione anticipata, cosiddetta “Opzione Donna“, per il riscatto a percentuale dei periodi ante 1996 a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, dopo essersi occupato della questione già con il messaggio n. 4560/2021.

All’epoca, l’Istituto aveva in effetti offerto delucidazioni sull’accesso a Opzione Donna in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, D.Lgs. n. 184/1997, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo.

In particolare, è stato disposto, in via eccezionale, che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata a condizione che risultino soddisfatte le condizioni di:

–    perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata cosiddetta Opzione Donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;

–    esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto in data anteriore a quella di pubblicazione del citato messaggio.

Inoltre, è stata subordinata l’applicazione della menzionata previsione di carattere eccezionale all’ulteriore condizione della presentazione della domanda per Opzione Donna entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

La situazione dopo il 31 dicembre 2021

Con il messaggio in commento, l’INPS ha disposto che la previsione di carattere eccezionale, al ricorrere di tutte le condizioni richieste, trova applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata (Opzione Donna) in data successiva al 31 dicembre 2021.

In sostanza, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto all’Opzione Donna, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda, purché risultino soddisfatte le condizioni relative a:

–   esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto entro il 20 dicembre 2021;

–   perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata Opzione Donna vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.

Di conseguenza, le domande per Opzione Donna devono essere esaminate alla luce di queste indicazioni: il che implica che quelle respinte dovranno essere riesaminate, su istanza di parte, sempre che il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato. Anche i ricorsi amministrativi pendenti in materia dovranno essere riesaminati sulla base dei criteri appena citati.